Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).
Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

        1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»;

            b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

            b) identica.

 

Articolo 34-bis.
(Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata).
 

        1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Pag. 136-137
 

Articolo 34-ter.
(Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575).
 

        1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008.